PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al comma 14 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «dai commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 7» e le parole: «dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5»;

          b) al secondo periodo, le parole: «Alla violazione prevista dai commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9» e le parole: «di un mese» sono sostituite dalle seguenti: «di tre mesi».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,» sono soppresse;

          b) il comma 2-quinquies è abrogato;

          c) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

      «2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato doloso, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un

 

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detentore minorenne. In questo caso l'autorità di polizia che accerta il reato deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,» sono soppresse;

          b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

      «1-ter. Quando con un ciclomotore o un motociclo sia stato commesso il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per sei mesi. Quando con un ciclomotore o un motociclo sia stato commesso il reato di cui all'articolo 590, secondo comma, del codice penale, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Quando nel corso di un biennio con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, commi 1 e 2, e 171, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per un mese. A tale fine, l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato le violazioni amministrative suddette, ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, presso la quale è istituita un'apposita sezione relativa ai conducenti di motoveicoli o ciclomotori ai quali sono state comminate

 

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in via definitiva le sanzioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, commi 1 e 2, e 171».

      2. La sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida prevista dal quarto periodo del comma 1-ter dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è istituita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Norma transitoria).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli, già disposti quali sanzioni amministrative accessorie, per le violazioni di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, e 170, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 213 del medesimo decreto legislativo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi della presente legge.
      2. I veicoli sottoposti a sequestro o confisca a titolo di sanzione amministrativa accessoria per le violazioni di cui all'articolo 170, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 213, comma 2-sexies, del medesimo decreto legislativo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere restituiti ai rispettivi proprietari, fatto salvo l'acquisto da parte di terzi in buona fede. A tale fine il prefetto che ha disposto la confisca ovvero il sequestro deve disporre, su istanza dell'interessato ed entro quindici giorni dalla proposizione della medesima istanza, la restituzione del veicolo.